CONCORDATO IN APPELLO: COS’È?

CONCORDATO IN APPELLO: COS’È?

'CONCORDATO IN APPELLO: COS’È?'
CONCORDATO IN APPELLO: COS’È?

Il concordato in appello trova la sua disciplina nell’art. 599 bis c.p.p., il quale, al primo comma, stabilisce che “La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo”. Trattasi di una sorta di patteggiamento attraverso cui le parti processuali evitano gran parte delle lungaggini del giudizio d'appello, nel caso in cui le stesse concordino sull'accoglimento di alcuni o di tutti i motivi d'appello. Qualora il giudice non accolga la richiesta, ordina la citazione a comparire a dibattimento: in tal caso, sebbene la rinuncia e la richiesta non abbiano alcun effetto, possono essere riproposte in dibattimento. Ciò è confermato dall’art. 602 c. 1 bis c.p.p., secondo cui “Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599 bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo”. Il concordato in appello differisce dal rito speciale del patteggiamento previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p., in quanto non si applica la diminuente fino a 1/3, né sussiste il limite di 5 anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria. Tuttavia, in entrambi i casi figurano preclusioni oggettive e soggettive: difatti, anche dall’applicazione del concordato in appello sono esclusi i procedimenti per delitti di cui all’art. 51 c. 3 bis e quater c.p.p., 600 bis, 600 ter c. 1, 2, 3, 5, 600 quater, c. 2, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p., nonché i procedimenti contro coloro i quali siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. “In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione” (Cass. Pen., sent. n. 51169/2018).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'