INDENNIZZO INAIL E DANNO BIOLOGICO

INDENNIZZO INAIL E DANNO BIOLOGICO

'INDENNIZZO INAIL E DANNO BIOLOGICO'
INDENNIZZO INAIL E DANNO BIOLOGICO

Tizia veniva tamponata mentre era alla guida di un motorino, trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso e sottoposta a vari esami strumentali. La donna veniva dimessa il giorno successivo con una prognosi di 10 giorni di invalidità, ma rimaneva in convalescenza per 58 giorni. A causa del sinistro in questione domandava il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione del veicolo antagonista, che, a sua volta, riconosceva il danno lamentato, pagando con assegno, non soltanto la somma per l'invalidità temporanea, ma anche le spese legali, nonché le spese per la riparazione del motorino. Inoltre, Tizia riceveva la somma di euro 1.524,96 da parte dell'Inail. Poiché la danneggiata considerava la liquidazione del danno biologico effettuata dalla compagnia come insufficiente rispetto alla stessa somma che risultava dalla CTU, agiva ai fini della differenza. Per il Giudice di Pace, il risarcimento era stato liquidato completamente, nel suo intero ammontare. Tale decisione decisione veniva confermata dal giudice di appello. A questo punto, Tizia si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione, deducendo, in particolare, l’omesso esame di un fatto rilevante e controverso e il difetto di motivazione della decisione impugnata. Tizia sosteneva che la somma corrisposta dall'Inail era stata pagata per risarcire il lucro cessante dovuto all'assenza dal lavoro per 54 giorni, e che, dunque, doveva intendersi come risarcimento di un danno patrimoniale non computabile nel danno biologico complessivo. Il Tribunale Supremo rigettava il ricorso affermando che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inali rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”. Di conseguenza, per i giudici di legittimità, “La somma erogata dall'Inail è, per naturale (rectius, legale) destinazione, rivolta a soddisfare anche, sia pure in parte, il danno biologico”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'