INNOVAZIONE IN CONDOMINIO: QUANDO È VIETATA?

INNOVAZIONE IN CONDOMINIO: QUANDO È VIETATA?

'INNOVAZIONE IN CONDOMINIO: QUANDO È VIETATA?'
INNOVAZIONE IN CONDOMINIO: QUANDO È VIETATA?

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3440 del 3 febbraio 2022, pronunciandosi in materia condominiale, ha stabilito quali sono i casi in cui l’innovazione è vietata. Nella vicenda in esame, Tizio impugnava la delibera condominiale adottata dal condominio Alfa, che aveva deciso l’installazione nella piazzetta condominiale di strutture fisse volte ad impedire il parcheggio, deducendone l’annullabilità ovvero la nullità. Inoltre, domandava di accertare incidenter il proprio diritto di proprietà ovvero il diritto reale di uso o di servitù sull’area adibita a parcheggio antistante il proprio ufficio, assumendo anche l’illegittimità della richiesta di contributo pro quota per i lavori approvati. Infine, Tizio chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti. Poiché il giudice di prime cure non accoglieva le domande dell’attore ed anche la Corte d’Appello rigettava il gravame, Tizio si rivolgeva alla Cassazione. Il Tribunale Supremo, nel dichiarare il ricorso inammissibile, precisava che “nel condominio sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione, ma che l'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ritraeva dalla parte comune, secondo l'originaria costituzione della comunione, ovvero se la stessa, recando utilità ai restanti condomini, comporti soltanto per uno o alcuni di loro un pregiudizio limitato, che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. Secondo gli Ermellini, nel caso di specie, le opere approvate non potevano rientrare nella nozione di innovazione, non essendo stata riscontrata l’esistenza di un diritto del singolo condomino a trarre utilità sotto forma di parcheggio dal bene comune, suscettibile di essere menomato dalla collocazione di cubi di cemento. Inoltre, le installazioni non erano lesive del decoro del bene, né tantomeno impedivano il pur limitato uso della piazzetta come consentito dal regolamento, essendo stata riscontrata la permanente possibilità di accesso di veicoli per l’attività di carico e scarico.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'