LA CONVENZIONE DI NEW YORK E I DIRITTI DEL MINORE

LA CONVENZIONE DI NEW YORK E I DIRITTI DEL MINORE

'LA CONVENZIONE DI NEW YORK E I DIRITTI DEL MINORE'
LA CONVENZIONE DI NEW YORK E I DIRITTI DEL MINORE

Le fonti normative internazionali hanno da sempre dedicato grande attenzione ai diritti del minore, i quali trovano sanzione e tutela in numerosi atti. Fra questi, emerge la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che è stata adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata poi ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Essa è composta da 54 articoli e contiene un vasto repertorio di diritti (sezione I, artt. 1-41), un sistema di garanzie (sez. II, artt. 42-45) e norme di attuazione (sez. III, artt. 46-54). Il Preambolo spiega i motivi per cui è stata stesa la Convenzione. Esso prende in considerazione: a) la Carta delle Nazioni Unite del 1945; b) la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; c) la necessità di far crescere i bambini all'interno di un ambiente familiare sano e sereno; d) l'idea di dover rivolgere particolare attenzione e protezione ai bambini, come dichiarato anche sulla Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959), nella convenzione di Ginevra (1924) e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); e) la consapevolezza che ci siano bambini che hanno bisogno di particolari attenzioni perché in seria difficoltà; f) l'importanza della cooperazione internazionale. Secondo il Documento, il fanciullo è ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, o che comunque non abbia raggiunto la maggiore età se quest’ultima è fissata prima dei 18 anni in un paese specifico. La Convenzione è stata elaborata armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi dieci anni di lavori preparatori. Essa rappresenta un testo giuridico di fondamentale importanza, in quanto riconosce, in forma coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Da ciascun diritto enunciato nella Convenzione di New York derivano obblighi specifici, cui gli stati devono rispondere mediante adeguate misure amministrative, legislative, giudiziarie e di altra natura. Completano il Documento tre Protocolli opzionali, approvati tra il 2000 e il 2011, riguardanti i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e le procedure di reclamo. Sono quattro i diritti fondamentali dettati dalla Convenzione di New York: 1) NON DISCRIMINAZIONE DEL MINORE (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o dei genitori. 2) SUPERIORE INTERESSE (art. 3): prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente. 3) DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVOLUPPO (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili al fine di salvaguardare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche attraverso la cooperazione tra Stati. 4) ASCOLTO DELLE OPINONI DEL MINORE (art. 12): prevede il diritto del bambino ad essere ascoltato in tutti i processi decisionali che lo riguardano e prevede, per gli adulti, il corrispondente dovere di tenere in adeguata considerazione le sue opinioni. In alcuni casi, l'art. 3 è in contraddizione con l'art. 12, in quanto spesso genitori ed educatori si oppongono all'autonomia del bambino. La Convenzione ONU dei Diritti del Bambino protegge diritti e doveri dei genitori nel crescere e nell'educare i propri figli (art. 5, 7, 9). Il genitore deve in ogni caso valutare lo sviluppo e le capacità del figlio. Tuttavia, il minore ha diritto a esprimere la propria opinione senza pressione o influenza esterna (pena, in caso contrario, la possibilità di non prendere legalmente in considerazione l'opinione). I genitori hanno, inoltre, l'obbligo di porre attenzione anche a modo di porre le domande, in quanto anche questo potrebbe intimidire il bambino e influenzarlo nelle risposte. L'importanza data all'opinione del bambino è direttamente proporzionale alla scelta da prendere. La Convenzione presenta anche un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati, tenuti a presentare periodicamente al Comitato ONU sui Diritti dell'infanzia, organismo istituito dalla Convenzione stessa, dei rapporti dettagliati sull'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti nel proprio territorio. Il nostro Paese ha presentato tra il 1994 e il 2017 quattro rapporti periodici sull'applicazione della Convenzione (ai quali si aggiungono due rapporti sull'applicazione dei Protocolli facoltativi), ricevendo dal Comitato le relative Osservazioni Conclusive, che, oltre ad apprezzamenti per i progressi compiuti, contengono anche raccomandazioni per il superamento delle aree di criticità.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'