LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI LITE LEDE IL DECORO

LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI LITE LEDE IL DECORO PROFESSIONALE

'LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI LITE LEDE IL DECORO PROFESSIONALE'
LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI LITE LEDE IL DECORO PROFESSIONALE

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si è pronunciata sulle modalità di determinazione delle spese di lite da parte del giudice stabilendo che una liquidazione forfettaria è da considerarsi lesiva del decoro professionale. Tizio, sulla base delle agevolazioni fiscali previste a favore dei residenti nei Comuni interessati dal terremoto che nell'anno 1990 aveva colpito una parte della Sicilia, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 92 c.p.c., 2233 c.c. e del D.M. 10.3.2014 n. 55, dal momento che la sentenza impugnata aveva disatteso tutti i criteri legali di determinazione delle spese di lite in sede di condanna, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria e acritica, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e quindi lesiva del decoro professionale. La Suprema Corte dava ragione a Tizio affermando che “È erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate”. Per i giudici di legittimità, “La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”. In virtù dei suddetti principi, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso del contribuente, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'