LA MATRICE DELL’ASSEGNO NON BASTA A DAR PROVA CHE IL DEBITO È STATO

LA MATRICE DELL’ASSEGNO NON BASTA A DAR PROVA CHE IL DEBITO È STATO ESTINTO

'LA MATRICE DELL’ASSEGNO NON BASTA A DAR PROVA CHE IL DEBITO È STATO ESTINTO'
LA MATRICE DELL’ASSEGNO NON BASTA A DAR PROVA CHE IL DEBITO È STATO ESTINTO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15709 del 4 giugno 2021, ha stabilito che la produzione delle matrici degli assegni non basta per provare l’estinzione di un debito, bensì occorre anche fornire la prova dell’avvenuto incasso del titolo da parte del creditore. Secondo il Tribunale Supremo, qualora il convenuto per il pagamento di un debito fornisca la prova di aver corrisposto una somma di denaro idonea alla sua estinzione, il creditore, il quale sostiene che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, è tenuto ad allegare e a provare l'esistenza di quest’ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tuttavia, la regola appena esposta non si applica nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno. Difatti, in queste ipotesi, dal momento che la suddetta emissione implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, spetta al debitore superare detta presunzione, fornendo la prova circa il collegamento fra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno. Neanche la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona solo quando avviene l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo". Per gli Ermellini, “La matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'