IL COMUNE NON È RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DI UN

IL COMUNE NON È RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA STRADA DOVUTA AD UN NUBIFRAGIO

'IL COMUNE NON È RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA STRADA DOVUTA  AD UN NUBIFRAGIO'
IL COMUNE NON È RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA STRADA DOVUTA AD UN NUBIFRAGIO

Un automobilista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, il Comune omonimo, specificando che, mentre era alla guida della sua vettura, andava ad urtare contro un albero di grandi dimensioni appena caduto sulla strada, riportando sia danni fisici che materiali, dei quali pretendeva il risarcimento. Costituitosi in giudizio, il Comune, in via principale, negava ogni sua responsabilità, ed, in via subordinata, domandava l’accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell’incidente. Sia il giudice di prime cure che il giudice di merito respingevano la domanda di parte attrice. In particolare, la Corte territoriale metteva in luce che: • il danneggiato non aveva fornito la prova della dinamica dell’incidente, né della caduta improvvisa dell'albero mentre percorreva quel tratto di strada con la sua auto, dal momento che i testimoni escussi si erano limitati a descrivere la situazione dei luoghi e a ribadire che il giorno dell’incidente nella città di Sciacca vi era stato un violento nubifragio; • la responsabilità del Comune era esclusa non avendo quest'ultimo ragionevole possibilità di esercitare la custodia in considerazione della particolarità dell'evento generatore di danno e considerato il comportamento colposo ascritto al danneggiato, il quale aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi. A questo punto, l’automobilista si rivolgeva alla Corte di Cassazione, la quale, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello, con l’ordinanza n. 27527/2021, dava ragione al Comune. Nel dettaglio, il Tribunale Supremo affermava che il giudice di merito aveva correttamente escluso la responsabilità del Comune, vista la ricorrenza del caso fortuito costituito dall'alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della res custodita. Difatti, secondo gli Ermellini, “il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento”. Nel caso in esame, l’evento occorso “non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale; nella specie, dunque, l'evento era connotato da oggettiva imprevedibilità, da intendere «come obiettiva inverosimiglianza dell'evento» e da eccezionalità, cioè da «sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale", vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli»”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'