NOTIFICA A MEZZO PEC: COSA ACCADE IN CASO DI CASELLA PIENA DEL

NOTIFICA A MEZZO PEC: COSA ACCADE IN CASO DI CASELLA PIENA DEL DESTINATARIO?

'NOTIFICA A MEZZO PEC: COSA ACCADE IN CASO DI CASELLA PIENA DEL DESTINATARIO?'
NOTIFICA A MEZZO PEC: COSA ACCADE IN CASO DI CASELLA PIENA DEL DESTINATARIO?

Con la sentenza n. 40758 del 20 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata consegna telematica, essendo la casella del destinatario piena, la notifica deve avvenire presso il domicilio fisico. Secondo gli Ermellini, il titolare dell’account di posta elettronica certificata deve assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale sicché, nel caso di notifica telematica di atti, come un rigetto di opposizione allo stato passivo, poi impugnato, o la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di legittimità, effettuati alla casella di posta elettronica e rifiutati dal sistema con il messaggio di “casella piena”, la notificazione ovvero comunicazione devono considerarsi regolarmente avvenute giacché, una volta ottenuta dall'ufficio l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, il quale abbia effettuato la comunicazione del suo indirizzo di p.e.c., diviene responsabile della gestione della propria utenza, avendo l'onere sia di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, sia di attivarsi affinché messaggi possano essere regolarmente recapitati. Il Tribunale Supremo ha richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 - come convertito dalla legge n. 221 del 2012, e modificato dall'art. 47 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito a sua volta dalla legge n. 114 del 2014 - non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato”. Nell’ipotesi in cui la notificazione telematica non vada a buon fine per un motivo non imputabile al notificante, su quest’ultimo grava “il più composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'