L’omessa registrazione del contratto di locazione comporta

L’omessa registrazione del contratto di locazione comporta l’invalidità dello stesso?

'L’omessa registrazione del contratto di locazione comporta l’invalidità dello stesso?'
L’omessa registrazione del contratto di locazione comporta l’invalidità dello stesso?

Cosa consegue alla mancata registrazione del contratto di affitto? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 13870/2023. Con contratto di locazione di bene immobile ad uso abitativo, Tizio concedeva a Caia il godimento di un immobile di sua proprietà; poiché quest’ultima si rendeva morosa nel pagamento dei canoni, Tizio si rivolgeva al Tribunale, che dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento (consistito nel mancato prolungato pagamento dei canoni) di Caia, ordinando alla stessa il rilascio dell’immobile locato. Caia proponeva appello avverso la sentenza del giudice di prime cure asserendo che il contratto di locazione, già stipulato e registrato il 26 giugno 2006 e successivamente prorogato per mancata disdetta, non aveva costituito oggetto di successiva registrazione in ordine agli anni per i quali era maturata la morosità, rilevata dal giudice di primo grado, ragion per cui tale contratto era da considerarsi nullo e, dunque, non idoneo a fondare una richiesta di pagamento di canoni. I giudici di merito rigettavano l’impugnazione, condannando Caia alla rifusione delle spese processuali relative al grado. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, la quale dava torto a Caia. I giudici di legittimità precisavano che “Il mancato versamento di alcune annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma della l. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto”. Per gli Ermellini, il contratto di affitto deve ritenersi valido ed efficace se viene regolarmente registrato al momento della sua stipulazione. Certamente il mancato pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive è punito con sanzioni dalle norme fiscali, ma non determina l'invalidità del contratto di affitto. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo dichiarava il ricorso inammissibile.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'