L'OMICIDIO STRADALE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 41 del 2016 E LE PENE

L'OMICIDIO STRADALE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 41 del 2016 E LE PENE PREVISTE

'L'OMICIDIO STRADALE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 41 del 2016 E LE PENE PREVISTE'
L'OMICIDIO STRADALE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 41 del 2016 E LE PENE PREVISTE

Con la legge n. 41 del 2016 l’omicidio stradale è diventato un reato autonomo rispetto all’omicidio colposo, con pene più severe e diverse circostanze aggravanti in caso di guida in stato di ebbrezza per abuso di alcool e droghe. L’omicidio stradale viene trattato diversamente rispetto alle altre tipologie di omicidio e ciò in ragione del gran numero di incidenti mortali che si verificano nel nostro Paese. Alla legge n. 41/2016 si è giunti dopo anni di accese proteste da parte dei familiari delle vittime della strada e tale legge aggiunge al Codice Penale l’articolo 589 bis, che disciplina, appunto, l’omicidio stradale.

La novità principale consiste nella previsione di una pena molto alta, vale a dire da 8 a 12 anni, per chi causa un omicidio al volante “per colpa”, trovandosi in stato di grave ebbrezza (più di 1,5 g di alcol per litro di sangue) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La stessa pena si applica anche a chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, nel caso in cui il conducente sia un neo-patentato o eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose su mezzi pesanti.

Inoltre, è prevista una pena che va da 5 a 10 anni se il tasso alcolico del guidatore è compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L e l’omicidio è derivato da condotte pericolose, quali eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi.

La pena è, invece, della reclusione da 2 a 7 anni se l’ebbrezza è lieve, ossia compresa tra 0,5 g/L e 0,8 g/L, oppure perché è inferiore all’1,5 g/L, ma non ricorrono le altre condizioni esposte sopra.

Infine, la pena aumenta fino a un massimo di 18 anni di carcere nel caso di morte di più persone ed è diminuita della metà quando l'omicidio stradale, sebbene causato da condotte imprudenti, non sia conseguenza soltanto dell’azione del colpevole.

La normativa sull’omicidio stradale è oggetto di aspre critiche da parte degli esperti a causa della sua eccessiva rigidità, che pare voglia ostacolare il dovere del giudice di verificare in concreto se ci sia stata colpa, quanto grave quest’ultima sia stata e se tra la colpa e l’evento vi sia un nesso di causa/effetto.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, al principio costituzionale di colpevolezza e anche al testo dell’art. 589 bis che parla in maniera esplicita di “colpa”, per punire il guidatore occorre infatti che sussista un nesso di causa/effetto fra la condotta sanzionata (la guida in stato di ebbrezza) e la morte della vittima.

La sentenza n. 24898 del 2007 della Cassazione penale dice che questo nesso non può darsi per scontato solo per il fatto che il conducente era ubriaco o drogato, se viene dimostrato che l’incidente si sarebbe verificato lo stesso per altri motivi che non si possono imputare soltanto al guidatore.

In concreto non è semplice stabilire il nesso di causalità fra lo stato di alterazione e la morte della vittima. Si pensi, ad esempio, al caso di un conducente che ha assunto droga 48 ore prima dell’incidente: in quell’istante non è più in stato di alterazione e quindi non dovrebbe rispondere di omicidio stradale. Nonostante ciò, con i test che rivelano la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, rischierebbe lo stesso di essere accusato, poiché probabilmente risulterebbe positivo.

Nelle ipotesi di omicidio stradale è previsto l’arresto in flagranza di reato, sebbene solo in determinati casi. In particolare, l’arresto in flagranza è obbligatorio soltanto nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in tutti gli altri casi, invece, è facoltativo e rimesso alla volontà delle Forze dell’ordine.

La legge n. 41 del 2016 ha introdotto pure l’articolo 590-bis del Codice penale, che disciplina il reato di lesioni stradali: rischia la reclusione da tre mesi a un anno chi provoca alla vittima lesioni gravi (prognosi di almeno 40 giorni) e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (che provocano una malattia insanabile). Anche nel caso di lesioni stradali, le pene sono aumentate per chi circola sotto effetto di droghe o alcol o commette alcune violazioni alla disciplina della circolazione stradale particolarmente gravi.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'