PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 206/2021

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 206/2021

'PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 206/2021'
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 206/2021

Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n. 206/2021 (contenente la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), la quale ha introdotto alcune novità all’art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi). Più nello specifico, al predetto articolo sono stati aggiunti, dopo il quarto, i commi che seguono: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”. Il testo riformato dell'art. 543 c.p.c. entrerà in vigore il 22 giugno 2022, dal momento che il comma 37 ha previsto che le disposizioni comprese dal comma 27 al comma 36, vengano applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Dunque, dal 22 giugno 2022 il creditore procedente dovrà notificare l'avvenuta iscrizione a ruolo anche al debitore esecutato e al terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorato, depositando il relativo avviso nel fascicolo dell'esecuzione entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia dello stesso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'