Accusa ingiusta e prescrizione del risarcimento dei danni

Accusa ingiusta e prescrizione del risarcimento dei danni

'Accusa ingiusta e prescrizione del risarcimento dei danni'
Accusa ingiusta e prescrizione del risarcimento dei danni

Con la sentenza n. 5650/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per ingiusta accusa spettante all’imputato assolto dal giudice. I giudici di legittimità hanno sottolineato che l’autonomia dei processi concerne i rapporti tra i due procedimenti, che in sostanza non si influenzano; l’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione civile, piuttosto che dalla regola della separazione dei due giudizi, dipende da un criterio esclusivamente civilistico. Vi sono casi nei quali la prescrizione si ritiene decorrere, ad esempio, dalla falsità della denunzia in caso di calunnia, oppure dall’innestarsi della comparsa del danno psico-fisico nella vittima di violenza carnale. Pertanto, l’individuazione del dies a quo è basata sulla consapevolezza dell’accusato di aver subito un’ingiusta accusa e varia a seconda dei casi. È sbagliato supporre che, ove fosse necessaria la sentenza penale per la consapevolezza, allora bisognerebbe attendere il passaggio in giudicato, divenendo così la sentenza e non il danno l’elemento costitutivo dell’illecito civile. Occorre distinguere i casi nei quali il danneggiato da un reato è egli stesso imputato nel processo penale, dai casi nei quali non lo è. Nel caso di vittima non imputata, è ragionevole supporre che al momento del rinvio a giudizio dell’autore del reato, la vittima possa avere una consapevolezza di aver subito il danno o che si tratti di danno ingiusto. Contrariamente, nell’ipotesi di vittima imputata, le parti sono invertite (il danneggiato è l’imputato e l’autore dell’illecito è parte civile), quindi il danneggiato dovrebbe avere la consapevolezza di essere tale, cioè di essere stato ingiustamente accusato, dal suo stesso rinvio a giudizio. In tal caso, il rinvio a giudizio indica la responsabilità del danneggiato, a differenza del caso tipico di vittima di illecito penale, ove il rinvio a giudizio indica la responsabilità altrui (del danneggiante). Per gli Ermellini, “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero nel momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza. Si richiede, inoltre, che il danneggiato abbia consapevolezza del fatto che il danno è non solo causalmente riferibile ad un determinato autore, ma anche che lo è dal punto di vista soggettivo, del dolo e della colpa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'