SUL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE EX ART. 115 C.P.C.: IL PUNTO DELLA

SUL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE EX ART. 115 C.P.C.: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SUL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE EX ART. 115 C.P.C.: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SUL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE EX ART. 115 C.P.C.: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Cass. Civ., ord. n. 31837, 04/11/2021.

Il Tribunale di Palermo, in applicazione della L. Fall., articolo 67, dichiarava inefficaci nei confronti della procedura di fallimento della società Alfa, i pagamenti, pari a complessivi 390.117,30 euro, eseguiti dalla stessa, al tempo in bonis, alla società Beta nel periodo compreso fra il 25 novembre 2002 e il 6 maggio 2003; altresì, condannava quest’ultima a restituire alla curatela del fallimento della società Alfa complessivi 390.117,30 euro, oltre interessi. Il giudice di merito, riformando solo in parte la sentenza del giudice di prime cure, dichiarava inefficaci nei confronti della suddetta procedura fallimentare i soli pagamenti, pari a complessivi 62.211,30 euro, eseguiti dalla società Alfa in favore della società Beta, dunque condannava la destinataria di detti pagamenti a restituire alla curatela la somma di denaro in questione. Secondo la Corte territoriale, non era condivisibile l'affermazione contenuta nella decisione di primo grado secondo cui la prova di tutti i pagamenti dedotti in giudizio si desumeva dalla mancata specifica contestazione degli stessi da parte della società convenuta. Detta contestazione veniva reiterata nella comparsa conclusionale, per cui la curatela del fallimento aveva dunque l'onere di provare l'esecuzione di ciascun pagamento, ritenendo inidonei a provare i pagamenti, ulteriori rispetto alla somma liquidata, scritture non autentiche e vidimate, pertanto non utilizzabili come prova. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale la curatela lamentava la falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c., per avere la Corte distrettuale attribuito alle difese contenute nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado il requisito della specifica contestazione dei pagamenti posti a fondamento delle domande proposte dalla curatela e, di contro, per non avere il giudice di merito fondato la sua decisione sui fatti non specificamente contestati dalla convenuta. Il Tribunale Supremo, ritenendo fondata la censura, affermava che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'