NON È NECESSARIO UN COMPORTAMENTO VESSATORIO CONTINUO ED ININTEROTTO

NON È NECESSARIO UN COMPORTAMENTO VESSATORIO CONTINUO ED ININTEROTTO PER LA SUSSISTENZA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

'NON È NECESSARIO UN COMPORTAMENTO VESSATORIO CONTINUO ED ININTEROTTO PER LA SUSSISTENZA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA'
NON È NECESSARIO UN COMPORTAMENTO VESSATORIO CONTINUO ED ININTEROTTO PER LA SUSSISTENZA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Affinché si configuri il reato di maltrattamenti in famiglia non è necessario porre in essere comportamenti vessatori continui ed ininterrotti. A fissare tale principio è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33933 del 13 settembre 2021. La vicenda traeva origine dalla conferma, da parte della Corte di Appello, della condanna di un uomo alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia, in danno della moglie, e per il reato di violenza privata, episodio, questo, coevo alle lesioni, quando l'imputato si impossessava del cellulare e dei documenti d’identità della moglie per impedire a quest’ultima di chiamare le forze dell'ordine e lasciare la casa da cui la stessa voleva allontanarsi. A questo punto, l'imputato ricorreva in Cassazione, davanti alla quale, fra i vari motivi, lamentava l'insussistenza dell'abitualità delle condotte maltrattanti, e ciò era dimostrato dal fatto che la moglie, nonostante si fosse allontanata più volte dal comune domicilio, vi aveva fatto rientro, riprendendo la convivenza con l’imputato. Il Tribunale Supremo dichiarava il ricorso inammissibile; per gli Ermellini, “il concetto di maltrattamenti, pure non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima”, pertanto “non è necessario, ai fini della sussistenza del reato, un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti di convivenza o familiari poiché l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi offensivi non fa venir meno l'esistenza del delitto, venendo escluso l'elemento oggettivo del reato solo qualora, dal quadro probatorio, emerga la episodicità ed occasionalità degli atti di maltrattamento”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'