È RESPONSABILE DEL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE IL PADRONE DEL

È RESPONSABILE DEL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE IL PADRONE DEL CANE CHE SCAPPANDO AGGREDISCE UN PASSANTE

'È RESPONSABILE DEL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE IL PADRONE DEL CANE CHE SCAPPANDO AGGREDISCE UN PASSANTE'
È RESPONSABILE DEL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE IL PADRONE DEL CANE CHE SCAPPANDO AGGREDISCE UN PASSANTE

Con la sentenza n. 13464/2020, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato di lesioni personali colpose, stabilendo che risponde di detto reato il detentore di un cane che, fuggendo dalla sfera di controllo del suo padrone, morde un passante. La vicenda traeva origine dalla decisione del Giudice di Pace, con la quale una donna veniva condannata per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose). L’imputata, nell’aprire il cancello elettrico di casa, non era riuscita ad impedire al suo cane di grossa taglia di scappare in strada e di mordere un passante. Per il giudice, la donna, non avendo adottato le cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia, aveva omesso di impedire che l’animale mordesse un passante, provocandogli una ferita alla gamba. Il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale l’imputata lamentava il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 43 e 590 cod. pen., 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale. Secondo la donna, il giudice di merito si era limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Asseriva che non erano stati correttamente applicati i principi di diritto in tema di omessa custodia di animali, che impongono l’accertamento della loro effettiva pericolosità. Infine, contestava il fatto che non era stato operato alcun giudizio sul tema della prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva dell’animale. Il Tribunale Supremo, ritenendo il ricorso privo di fondamento, lo rigettava. Più nello specifico, gli Ermellini confermavano consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un animale, “non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi” (Cass. Pen., n. 47141/2007; Cass. Pen., n. 14829/2006).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'