SULLA RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

SULLA RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SULLA RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SULLA RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 8408 del 15 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità per custodia soffermandosi, in particolare, sulla differenza che intercorre tra disponibilità giuridica e materiale e disponibilità dell’utilizzatore della cosa. Nella vicenda in esame, i giudici di merito accoglievano il gravame avanzato da Tizio contro la sentenza del Tribunale, rigettando la domanda risarcitoria avanzata da Caia, Sempronio e Mevio per i danni subiti dall'immobile di loro proprietà a causa delle infiltrazioni dovute alla rimozione della copertura di un pozzo luce durante l’installazione di un’antenna. A questo punto, i proprietari dell’immobile si rivolgevano alla Suprema Corte contestando il rigetto da parte della Corte territoriale della domanda risarcitoria da loro avanzata, sul presupposto che il pozzo luce fosse “non di proprietà esclusiva del convenuto, ma condominiale, oppure di proprietà esclusiva dei ricorrenti, e comunque sottratto ad un potere fisico e quindi ad un dovere di custodia da parte del medesimo convenuto”. I giudici di legittimità dichiaravano il ricorso inammissibile stabilendo che “La sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa; la disponibilità della cosa che ha l’utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia”. Per gli Ermellini, i giudici di legittimità avevano, dunque, correttamente escluso la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. con riguardo al pozzo luce, negando che il bene fosse di proprietà esclusiva dello stesso danneggiato, e che comunque fosse soggetto ad un potere fisico dello stesso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'