REVENGE PORN: COS’È?

REVENGE PORN: COS’È?

'REVENGE PORN: COS’È?'
REVENGE PORN: COS’È?

Con il termine revenge porn si intende la condivisione pubblica di immagini o video intimi attraverso internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi. In Italia la legge contro il revenge porn è entrata in vigore il 9 agosto 2019, con il titolo di "Codice Rosso". Detta legge, introducendo nuove disposizioni per la tutela contro la violenza domestica e di genere, prevede sanzioni per il fenomeno, stabilendo all'art. 10 che “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. Integrano il reato di revenge porn due specifiche condotte: • la realizzazione o la sottrazione e la successiva diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate; • la diffusione di foto o video ricevuti o acquisiti. Nel primo caso, chi diffonde il materiale a contenuto sessualmente esplicito è lo stesso autore delle foto e dei video. Circostanza ancora più grave si ha quando il materiale viene sottratto alla persona rappresentata nelle immagini diffuse. In entrambe le ipotesi, trattasi di detenzione di materiale di “prima mano”, la cui divulgazione avviene mediante gli strumenti telematici. La seconda ipotesi di reato concerne chi ha ricevuto il materiale sessualmente esplicito realizzato da terzi. In tal caso si parla di detenzione di “seconda mano” e la condotta successiva consiste nella diffusione del materiale. Qui il dolo è specifico e non generico. Come spiega l’articolo suesposto, detto reato è procedibile a querela di parte e la vittima può sporgere querela entro 6 mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza della diffusione del materiale sessualmente esplicito o se i fatti sono connessi con altri reati perseguibili d’ufficio. Nel reato di revenge porn, una volta presentata, la querela non può essere ritirata, anzi, il Codice Penale specifica che la remissione può essere soltanto processuale.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'