REVOCA DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E AZIONE GIUDIZIALE

REVOCA DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E AZIONE GIUDIZIALE

'REVOCA DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E AZIONE GIUDIZIALE'
REVOCA DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E AZIONE GIUDIZIALE

In caso di revoca dell’indennità di accompagnamento, occorre presentare una nuova domanda prima di agire giudizialmente? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14561 del 9 maggio 2022. La vicenda traeva origine dalla revoca a Tizio, a seguito della visita medica di revisione, dell’indennità di accompagnamento disposta dall’Inps in data 29/07/2009, dal momento che l’ente previdenziale aveva accertato che non sussistevano più i requisiti sanitari occorrenti ai fini dell'attribuzione della prestazione assistenziale. Tizio agiva giudizialmente per ottenere il ripristino della prestazione e, all'esito di una consulenza medico legale, il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, ne riconobbe i presupposti a decorrere dal 4/10/2010 e non, come chiesto, dalla data dell’intervenuta revoca. Secondo i giudici di secondo grado, che rigettavano l’appello, in caso di revoca della prestazione la domanda giudiziaria di ripristino non dà luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca, bensì attiene all'accertamento di un nuovo diritto alla provvidenza diverso, ancorché identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca. Pertanto, la Corte territoriale riteneva che Tizio fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, in mancanza della quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 della legge 8 agosto 1996 n. 425 (di conversione del d.l. 20 giugno 1996 n. 323), la quale, al punto 3 quater, dispone che avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al giudice ordinario. Tizio asseriva che con detta disposizione è stata positivamente prevista la possibilità per l'interessato di agire in giudizio avverso il provvedimento di revoca adottato all'esito della visita medica di revisione. Altresì, precisava che nessuna disposizione prescrive che l'invalido debba presentare una nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca della originaria prestazione e che, pertanto, aveva correttamente proposto il suo ricorso direttamente avverso il verbale della Commissione Medica di verifica. La Suprema Corte accoglieva il ricorso stabilendo che “Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'