AI FINI DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ IL CHIAMATO È TENUTO A REDIGERE

AI FINI DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ IL CHIAMATO È TENUTO A REDIGERE L’INVENTARIO

'AI FINI DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ IL CHIAMATO È TENUTO A REDIGERE L’INVENTARIO'
AI FINI DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ IL CHIAMATO È TENUTO A REDIGERE L’INVENTARIO

La Suprema Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 36080 del 23 novembre 2021, ha chiarito che, per rinunciare all’eredità, il chiamato in possesso dei beni del de cuius deve effettuare l’inventario. Nella vicenda in esame, l’Agenzia delle Entrate notificava agli eredi di un contribuente deceduto un avviso di accertamento per debiti tributari. I chiamati all’eredità proponevano ricorso deducendo la non debenza di quanto loro richiesto dall’amministrazione finanziaria, dal momento che gli stessi avevano, dopo la notifica dell’atto, provveduto alla rinuncia all’eredità con efficacia retroattiva. Poiché la Commissione tributaria provinciale riconosceva, ai sensi dell’art. 521 c.c., efficacia retroattiva alla rinuncia all'eredità dai chiamati effettuata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, l’amministrazione finanziaria proponeva appello, che, però, veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. A questo punto l’Agenzia delle Entrate si rivolgeva alla Cassazione. Gli Ermellini rammentavano innanzitutto quanto sancito dall’art. 485 c.c., secondo il quale “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”. In secondo luogo, i giudici di legittimità precisavano che “Se il chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari non compie l'inventario nei termini previsti non può rinunciare all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod. civ., in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'