PUÒ L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RISCUOTERE LE SPESE DI

PUÒ L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RISCUOTERE LE SPESE DI MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI DAL CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A CASA FAMILIARE?

'PUÒ L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RISCUOTERE LE SPESE DI MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI DAL CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A CASA FAMILIARE?'
PUÒ L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RISCUOTERE LE SPESE DI MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI DAL CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A CASA FAMILIARE?

Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 16613 del 23/05/2022

Il Tribunale accoglieva l’appello proposto da Tizia avverso la sentenza del Giudice di Pace con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio Alfa nei confronti dell’appellante per il pagamento delle spese condominiali. Secondo il Tribunale, era fondato il motivo di appello di Tizia relativo al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie avanzate dal condominio, dal momento che la stessa era mera assegnataria della casa familiare – di proprietà esclusiva del coniuge - a seguito di separazione personale. Il giudice di secondo grado osservava che le deliberazioni assembleari con le quali vengono ripartite le spese condominiali sono azionabili solo verso i condòmini, poiché unici legittimati a partecipare all’assemblea medesima esercitando il diritto di voto. Altresì, secondo il Tribunale, il soggetto assegnatario della casa coniugale acquista un semplice diritto di godimento sul bene, inidoneo a far gravare sull’assegnatario stesso l’obbligo di pagamento delle spese condominiali. Per il giudice del gravame, il principio secondo il quale le spese condominiali che riguardano la casa familiare oggetto di provvedimento di assegnazione rimangono a carico dell’assegnatario, ha effetto esclusivamente nei rapporti interni fra i coniugi e non è per nulla rilevante nei confronti del condominio. Dunque, il giudice di secondo grado riformava la sentenza del Giudice di pace e revocava il decreto ingiuntivo intimato dal condominio. Davanti alla Suprema Corte di Cassazione, il condominio Alfa lamentava, in particolare, il fatto che la sentenza impugnata avesse considerato l’assegnataria della casa familiare esclusa dall’obbligo di pagamento delle spese condominiali. Difatti, parte ricorrente sosteneva che l’assegnatario deve ritenersi soggetto sul quale incombono le spese che concernono la manutenzione e l’uso del bene. I giudici Ermellini, nel dichiarare il ricorso inammissibile, stabilivano che “L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento "sui generis"”. Secondo il Tribunale Supremo, contro il conduttore della singola unità immobiliare “può invece agire in risoluzione il locatore, ove si tratti di oneri posti a carico del locatario sulla base del rapporto contrattuale fra loro intercorrente”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'