NELLA SEPARAZIONE I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN FAVORE DELLA PROLE

NELLA SEPARAZIONE I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN FAVORE DELLA PROLE SONO SOGGETTI A REVOCATORIA

'NELLA SEPARAZIONE I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN FAVORE DELLA PROLE SONO SOGGETTI A REVOCATORIA'
NELLA SEPARAZIONE I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN FAVORE DELLA PROLE SONO SOGGETTI A REVOCATORIA

Con l’ordinanza n. 7178 del 4 marzo 2022, la Cassazione, pronunciandosi in tema di separazione dei coniugi, ha stabilito che il trasferimento di beni immobili in favore dei figli è soggetto a revocatoria. Nel caso in esame, una finanziaria nel convenire in giudizio due coniugi, domandava che venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli accordi di separazione con cui i convenuti avevano trasferito, in sede di separazione, in un secondo momento omologata dal Tribunale, alcuni beni immobili di loro proprietà in favore della prole, provvedendo anche alla trascrizione nei registri immobiliari. Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori e i giudici di secondo grado confermavano la decisione del giudice di prime cure. I coniugi si rivolgevano dunque alla Corte di Cassazione, la quale, nel dichiarare il ricorso inammissibile, precisava che i giudici di secondo grado avevano correttamente applicato il principio secondo cui “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti”. Inoltre, per il Tribunale Supremo, “Atteso che ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (...), l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3° comma, c.c.”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'