IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE È

IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE È INDEROGABILE

'IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE È INDEROGABILE'
IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE È INDEROGABILE

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19714/2020, si è pronunciata sulla nullità della clausola del regolamento di condominio che fissa un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea. Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Milano, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano, precisando che l'attore ed appellante fosse decaduto dal diritto di impugnazione ex articolo 1137 c.c. della deliberazione assembleare del Condominio approvata il 18 novembre 2014, poiché la citazione notificata il 15 dicembre 2014 non aveva rispettato il termine di decadenza di quindici giorni stabilito dall'articolo 25 lettera D del vigente regolamento condominiale contrattuale. Secondo la Corte d’Appello, la decadenza di cui all’art. 1137 c.c. non era comunque sottratta alla disponibilità delle parti. La questione approdava in Cassazione, che, nell'accogliere i motivi dell'impugnazione, stabiliva che: • secondo consolidato orientamento di questa Corte, che la sentenza impugnata ha ignorato, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, vale a dire approvato da tutti i condomini, oltre a non poter derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138 c.c., comma 4, non può altresì menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni; • l'art. 1138 c.c. u.c., disposizione che regola la materia di causa contiene, invero, due diverse norme. La prima, generica, esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni, mentre la seconda norma, specifica, dichiara inderogabili le disposizioni del codice riguardanti l'impossibilita di sottrarsi all'onere delle spese, l'indivisibilità delle cose comuni, il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l'efficacia delle assemblee, l'impugnazione delle relative delibere. Dunque, per gli Ermellini: “È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che l'articolo 1138 c.c., u.c., vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all'articolo 1137 c.c.”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'