TESTAMENTO E RISARCIMENTO DANNI IURE PROPRIO: IL PUNTO DELLA

TESTAMENTO E RISARCIMENTO DANNI IURE PROPRIO: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'TESTAMENTO E RISARCIMENTO DANNI IURE PROPRIO: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
TESTAMENTO E RISARCIMENTO DANNI IURE PROPRIO: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 10583 del 22 aprile 2021, la Cassazione ha stabilito che i nipoti esclusi dal testamento non hanno diritto al risarcimento danni iure proprio. Nel caso in esame, Tizia, Caia e Sempronio, nipoti di Mevia, morta in un sinistro stradale, presentavano ricorso al Tribunale per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la zia, in quanto conviventi e accuditi per tanti anni dalla stessa, nonché del danno iure hereditatis, subito dal fratello Filano, il quale aveva vissuto con la parente per tutta la vita, e del danno catastrofale acquisito dallo stesso Filano a titolo di erede universale della zia e successivamente loro trasmesso, quali eredi legittimi del proprio fratello. Il giudice di prime cure, avendo riconosciuto la responsabilità nella causazione del sinistro da parte della conducente del veicolo antagonista, accoglieva la domanda dei ricorrenti. Il giudice di merito riformava parzialmente la sentenza, negando il diritto dei nipoti non più conviventi al risarcimento del danno iure proprio. La vicenda giungeva così in Cassazione, davanti alla quale Tizia, Caia e Sempronio asserivano che la Corte d’Appello avesse erroneamente: • elevato la convivenza a connotato minimo attraverso cui si esteriorizzare l’intimità delle relazioni di parentela; • negato che fossero state dimostrate circostanze tali da far ritenere che sussistesse un legame affettivo tra i richiedenti e la zia, dato che la zia non li aveva resi destinatari di disposizioni testamentarie, avendo istituito erede universale il loro fratello; • omesso di considerare la prova, risultante dagli atti dello stato civile, della loro convivenza con la zia fino al momento in cui avevano costituito ciascuno per proprio conto dei distinti nuclei familiari; • disatteso la domanda di assunzione di prove testimoniali. Il Tribunale Supremo, nel dichiarare il ricorso inammissibile, si esprimeva nel seguente modo: “È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, (Cass. SU n. 8053/2014), mentre nel motivo si fa riferimento a circostanze esterne; il fatto asseritamente omesso sarebbe la circostanza che i nipoti sarebbero stati accuditi dalla zia, ma tale circostanza, per come formulata, è generica e perciò priva di decisività ai fini della valutazione dell' esistenza del legame effettivo tra la zia e gli odierni ricorrenti”. Ciò anche in virtù del fatto esaminato dal giudice, ossia che l'istituzione di Filano come erede universale lasciava presumere che il legame interrotto dall'incidente intercorresse esclusivamente con quest'ultimo.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'