CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA A MEZZO PEC SENZA FIRMA DIGITALE: È

CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA A MEZZO PEC SENZA FIRMA DIGITALE: È VALIDA?

'CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA A MEZZO PEC SENZA FIRMA DIGITALE: È VALIDA?'
CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA A MEZZO PEC SENZA FIRMA DIGITALE: È VALIDA?

Con l’ordinanza n. 39513 del 13 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite pec con allegato il documento in formato pdf senza firma digitale. Secondo gli Ermellini, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”. Inoltre, “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. Infine, i giudici di legittimità hanno sottolineato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità dello stesso all'Autorità da cui promana, dal momento che l'autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto la sua intestazione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'