VOLTURA CATASTALE E ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ

VOLTURA CATASTALE E ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ

'VOLTURA CATASTALE E ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ'
VOLTURA CATASTALE E ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ

Può la voltura catastale integrare accettazione tacita dell’eredità? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12259 del 14 aprile 2022. Secondo gli Ermellini, “A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità”. Difatti, la voltura catastale, oltre che per il pagamento dell’imposta, rileva anche ai fini dell’aggiornamento della situazione patrimoniale, dal momento che si tratta di un atto con cui viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile. Nel momento in cui tale atto viene compiuto dal chiamato all’eredità, esso costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di accettazione tacita dell’eredità, essendo irragionevole che il chiamato, pur non volendo accettare l’eredità ed attuare il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario, si gravi comunque dell’onere di richiedere la voltura catastale in ordine a detto bene.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'