Abusi edilizi: le sentenze del CdS su demolizione e responsabilità

Abusi edilizi: le sentenze del CdS su demolizione e responsabilità del vecchio proprietario

'Abusi edilizi: le sentenze del CdS su demolizione e responsabilità del vecchio proprietario'
Abusi edilizi: le sentenze del CdS su demolizione e responsabilità del vecchio proprietario

Per rimuovere l’abuso basta la descrizione delle opere e ne risponde anche il vecchio proprietario

A chiarire alcuni aspetti riguardanti l’abusivismo edilizio sono state le due sentenze del Consiglio di Stato, la n. 4397/2019 e la n. 4251/2019 riguardanti rispettivamente la demolizione e la responsabilità del vecchio proprietario dell’immobile.

Per la demolizione dell’opera abusiva o in parziale difformità rispetto al progetto approvato, il Consiglio ha affermato che è sufficiente la descrizione dell’intervento e non sono necessarie analisi più approfondite. Nel caso esaminato, i lavori per il restauro e il risanamento di un fabbricato rurale erano stati realizzati in parziale difformità dai titoli abilitativi e dopo l’alienazione delle unità immobiliari realizzate, in nuovi proprietari avevano presentato istanza di condono ai sensi della Legge 326/2003 (Terzo condono). Intanto la Pubblica Amministrazione aveva emesso l’ordine di demolizione contro il quale i proprietari avevano lamentato un difetto di motivazione in quanto non erano stati decritti gli abusi in maniera dettagliata. Tuttavia i giudici hanno dato ragione alla PA ricordando che “l’atto che ordina l'eliminazione delle opere realizzate può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l'emanazione della misura sanzionatoria della demolizione”.

L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi mediante ripristino della situazione preesistente, si legge nella sentenza, costituisce un atto dovuto per la tutela dell’interesse pubblico.

Un altro punto focale riguarda la responsabilità degli interventi abusivi. Il CdS, infatti, ha stabilito che chi commette un abuso edilizio deve risponderne, anche se ha venduto l’immobile su cui l’intervento illegittimo è stato realizzato. I giudici nella sentenza n. 4251/2019 hanno spiegato che l’ordine di demolizione ha una natura “ripristinatoria” e prescinde dalla valutazione sui requisiti soggettivi del trasgressore.

Il responsabile dell’abuso, ha concluso il CdS, è sempre tenuto a risponderne, dal momento che risulta esecutore e committente delle opere illegittime, anche se nel frattempo ha alienato l’immobile in questione.