Addio al T.U. Edilizia, in arrivo la “Disciplina delle

Addio al T.U. Edilizia, in arrivo la “Disciplina delle Costruzioni”

'Addio al T.U. Edilizia, in arrivo la “Disciplina delle Costruzioni”'
Addio al T.U. Edilizia, in arrivo la “Disciplina delle Costruzioni”

La proposta di legge è costituita da 140 articoli, nuove definizioni per gli interventi urbanistico- edilizi e solo due titoli abilitativi.

La bozza finale della proposta di legge che sostituirà il T.U. dell’edilizia, elaborata dal tavolo tecnico istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si intitolerà “Disciplina delle costruzioni” e sarà costituita da 140 articoli suddivisi in cinque Titoli sostanziali:

  • contenuti e disposizioni generali;
  • disciplina delle attività edilizie;
  • resistenza e stabilità delle costruzioni;
  • sostenibilità delle costruzioni;
  • accessibilità delle costruzioni;

a cui si aggiungono  due Titoli conclusivi contenenti le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni, compresa quella del DPR 380/2001.

L’obiettivo della legge è quella di riunire in un unico testo organico le diverse disposizioni riguardanti i diversi aspetti dell’edilizia, dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, all’efficienza energetica, l’adeguamento sismico, e la relativa disciplina autorizzatoria. L’ambito di applicazione della legge riguarderà le costruzioni definite come “tutte le opere di natura edilizia, infrastrutturale e impiantistica”, comprese quelle geotecniche e di protezione ambientale, ferme restando le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda gli interventi urbanistico-edilizi, vengono fornite nuove definizioni. In particolare saranno definiti interventi di urbanistico-edilizi quelli di trasformazione del territorio, che comportano una modificazione permanente di suolo inedificato, in primis la nuova costruzione; interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente quelli di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetrica, ricostruzione; interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente quelli riguardanti la ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria; infine,opere e interventi minori, i lavori relativi a pertinenze, necessari al superamento delle barriere architettoniche, manufatti rurali temporanei, opere di rinterro e scavo. I titoli abilitativi saranno ridotti a soli due: Permesso di costruire e Segnalazione Certificata di inizio attività, oltre agli interventi di edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Sono normate inoltre l’agibilità degli edifici, la vigilanza sulle costruzioni, la conformità e sono individuate le sanzioni per tutte le violazioni.

Nel Titolo III troviamo le norme per la resistenza e la stabilità delle costruzioni - NTC, zonazione sismica, classe di rischio delle costruzioni, materiali da costruzione -, la definizione dei ruoli degli attori del processo edilizio, gli adempimenti tecnico-amministrativi e le competenze, i controlli e le sanzioni.

Un’importante novità è rappresentata dalla disciplina per il per il fascicolo digitale delle costruzioni, la raccolta organica di informazioni, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, ecc. prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione, che concorre al raggiungimento di un più elevato livello di affidabilità delle costruzioni. Il fascicolo dovrà essere redatto ogniqualvolta si realizzi una nuova costruzione e aggiornato quando si eseguono interventi che richiedano un titolo abilitativo, e sarà necessario per ottenere benefici contributivi e/o fiscali e/o assicurativi.

Una parte della legge è dedicata disciplina la sostenibilità delle costruzioni per realizzare un minore impatto ambientale, un risparmio economico in un’ottica di ciclo di vita ed un miglioramento delle condizioni di benessere e sicurezza delle persone, prevedendo l’applicazione dei principi di sostenibilità a tutte le fasi del ciclo di vita. La disciplina del Titolo IV si applica alle nuove costruzioni e agli interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia qualunque ne sia la destinazione d’uso. La legge introduce inoltre la Valutazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni e degli interventi, che sarà sempre obbligatoria e può essere effettuata dal progettista o da specialisti del settore. Per rilascio dell’agibilità della costruzione, il direttore dei lavori attesta il raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione di sostenibilità ambientale.