Bonus “Prima casa under 36”: requisiti e regole per usufruire

Bonus “Prima casa under 36”: requisiti e regole per usufruire dell’agevolazione

'Bonus “Prima casa under 36”: requisiti e regole per usufruire dell’agevolazione'
Bonus “Prima casa under 36”: requisiti e regole per usufruire dell’agevolazione

Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Le misure, pur non prevedendo l’estensione fino al 100 per cento della garanzia statale sull’acquisto di casa da parte dei giovani con meno di 36 anni di età e Isee minore o uguale a 40 mila euro, garantiscono tuttavia la copertura dell’80 per cento della quota capitale. La garanzia statale sostituisce la presenza di altri garanti nella stipula del contratto di mutuo agevolato.

Tra le misure prorogate al 31 dicembre 2022, anche le agevolazioni fiscali per gli under 36 sulle tasse e imposte legate all’acquisto della prima casa. In particolare al momento del rogito si evita il pagamento dell’imposta di registro (pari al 2% del valore catastale) e le imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna. In caso di acquisto della casa dal costruttore si verserà comunque l’Iva pari al 4 per cento del prezzo di acquisto ma tale cifra si trasformerà in credito di imposta da utilizzare per il pagamento di altre imposte su atti successivi legati alla casa, o da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi (come da comma 7 dell’art. 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis). Anche in caso di acquisto da impresa, vale l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale.

Allo stesso modo vengono calmierati i tassi di mutuo per i giovani under 36 con Isee inferiore ai 40 mila euro, che non possono eccedere i tassi medi rilevati ai fini di determinare la soglia di usura; tali tassi, fino al 31 dicembre 2021, sono fissati nell’1,94% per i mutui a tasso fisso e al 2,18% per i mutui a tasso variabile.

Sono anche esenti, ex articolo 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, dall’imposta sostitutiva dello 0,25 per cento i finanziamenti erogati per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili che abbiano i requisiti per ottenere il bonus prima casa giovani under 36.