Decreto Legislativo n.48/2020: tutte le novità sugli attestati di

Decreto Legislativo n.48/2020: tutte le novità sugli attestati di prestazione energetica.

'Decreto Legislativo n.48/2020: tutte le novità sugli attestati di prestazione energetica.'
Decreto Legislativo n.48/2020: tutte le novità sugli attestati di prestazione energetica.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno, il DLgs 48/2020 apporta novità sull’efficienza energetica, la prestazione energetica e sulla normativa che regola gli APE. Il Decreto recepisce le direttive 2012/27 sull'efficienza energetica e Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia apportando così delle modifiche al Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici) e abrogando alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Il DLgs 10 giugno 2020 non modifica solo normative sull’efficienza energetica in edilizia, ma anche alcune disposizioni in materia edilizia.

I contenuti principali del DLgs 48/2020 sono raggruppati in 4 Capi:

• Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

• Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

• Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

• Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali.

Le novità del nuovo decreto riguardano principalmente:

• Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4 DLgs 48/2020)

• Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare (art.5 DLgs 48/2020)

• Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica (art.6, comma 3-sexies, DLgs 48/2020)

• Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva (art.10 DLgs 48/2020)

• Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine (art.7 DLgs 48/2020)

• APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9 DLgs 48/2020)

• Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici (art.6 DLgs 48/2020)

• Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art.8 DLgs 48/2020).

Le novità per gli APE nel DLgs 48/2020 sono definite nell’articolo 9 del decreto. La prima novità riguarda il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare; l’obbligo di allegare l’APE agli atti o di dichiararlo in sede di stipula di contratto, non varia come non sono state modificate le entità sanzionatore per i trasgressori. Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall'obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) o la dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alle prestazioni energetiche. Il Dlgs 48/2020, trasferisce dal MISE, alle Regioni e alle province autonome le competenze che riguardano l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione. Il Dlgs 48/2020 inoltre stabilisce che l'Agenzia delle Entrate individui, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, quali siano le informazioni utili tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti per intraprendere un procedimento sanzionatorio. Tali informazioni, precedentemente concordate e vagliate dal MISE (prima della pubblicazione del DLgs 48/2020) saranno ora inviate per il relativo controllo alla regione o alla provincia autonoma di competenza, per accertamento o eventuale contestazione.