Decreto reclutamento: Assunzioni professionisti per progetti PNRR

Decreto reclutamento: Assunzioni professionisti per progetti PNRR

'Decreto reclutamento: Assunzioni professionisti per progetti PNRR'
Decreto reclutamento: Assunzioni professionisti per progetti PNRR

Le Amministrazioni coinvolte nel PNRR stanno per assumere a tempo determinato i professionisti che affiancheranno i dipendenti nello svolgimento delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi.

Con la Circolare 4/2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni una serie di indicazioni pratiche per l’attuazione del Decreto “Reclutamento” (DL 80/2021 convertito nella Legge 113/2021), spiegando in primo luogo quali spese sono coperte dalle risorse del PNRR.

Il comma 1 dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”.

Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività:

  • incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
  • incarichi in commissioni giudicatrici;
  • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:

  • fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
  • fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
  • fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
  • fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.
  • In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La circolare spiega che “per Amministrazioni titolari di interventi del PNRR si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR”. Il chiarimento è importante perché solitamente i Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i Comuni sono soggetti attuatori. Di conseguenza, i Comuni possono assumere i professionisti senza dover attendere l’autorizzazione del Ministero.

Sono esclusi dai finanziamenti i costi per le attività di assistenza tecnica, cioè “le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti”. Rientrano nell’assistenza tecnica le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi. Essi sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nel caso di ricorso ad esperti esterni si dovrà effettuare una verifica preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.