Ecobonus 2019: uno sguardo alle detrazioni fiscali per il risparmio

Ecobonus 2019: uno sguardo alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico

'Ecobonus 2019: uno sguardo alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico'
Ecobonus 2019: uno sguardo alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico

L’ecobonus 2019 è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione Irpef è stata confermata anche per i lavori avviati al 1° gennaio 2019 e la proroga della detrazione fiscale del 65% e del 50% è stata confermata con l’ok definitivo alla Legge di Bilancio. A fornire tutte le indicazioni sull’ecobonus è l’Agenzia delle Entrate con la guida all’applicazione del bonus del 50% o del 65% calcolato in base alla tipologia di lavoro effettuato. La detrazione per il risparmio energetico consente di beneficiare di uno sconto Irpef pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato, percentuale che sale fino al 75% nel caso di lavori in condominio. Nello specifico, la detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di: miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi); installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; interventi di domotica. Per richiedere l’ecobonus nel 2019 è necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in due diverse aliquote. Vediamo quali sono le spese per le quali l’ecobonus sarà al 50%, al 65%, al 70% e fino all’85% per i lavori in condominio.

Detrazione ecobonus del 50% per i seguenti interventi:

  •  interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  •  schermature solari;
  •  caldaie a biomassa;
  •  caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi :

  •  interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  •  pompe di calore;
  •  sistemi di building automation;
  •  collettori solari per produzione di acqua calda;
  •  scaldacqua a pompa di calore;
  •  generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi:

  •  interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

L’importo massimo di spesa ammessa all’ecobonus è pari a: 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica; 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio; 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il MISE intende introdurre dei nuovi tetti di spesa per ogni singolo intervento, che si vanno ad aggiungere alle soglie previste per il complesso degli investimenti. Il decreto, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, andrà a riscrivere completamente le regole per beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi messi in atto per la riqualificazione energetica degli edifici.