Ecobonus : come funzionano i controlli ENEA sulle detrazioni fiscali

Ecobonus : come funzionano i controlli ENEA sulle detrazioni fiscali

'Ecobonus : come funzionano i controlli ENEA sulle detrazioni fiscali'
Ecobonus : come funzionano i controlli ENEA sulle detrazioni fiscali

In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’ecobonus.

Il decreto MISE dell’11 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 settembre, disciplina le “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica”. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ENEA elabora e sottopone alla direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo economico un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di efficienza energetica conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’art. 2 del decreto MISE definisce che i controlli Enea verranno effettuati su un campione dello 0,5% relativo ai contribuenti che hanno presentato domanda per le detrazioni fiscali del 50% o del 65% sugli interventi di ecobonus. Nel dettaglio l’art. 2 tiene conto delle richieste che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  • • interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  • • le spese più elevate;
  • • criticità legate ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

I tre criteri che faranno scattare i controlli da parte dell’Enea riguardano quindi l’aliquota del bonus, l’importo e l’analisi dei dati per poter beneficiare dell’ecobonus. Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica tramite raccomandata o posta elettronica certificata l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario/amministratore di condominio trasmette tramite PEC la documentazione prevista, sottoscritta da un tecnico abilitato nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto. Il decreto disciplina, infine, le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi. In attesa del decreto che definirà i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, continuano a valere le disposizioni dei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008. L’esito della verifica sarà comunicato al beneficiario del bonus fiscale entro il termine di novanta giorni. Qualora la documentazione inviata risulti carente (anche a seguito di eventuali integrazioni richieste dall’Enea) l’accertamento avrà esito negativo. L’ENEA potrà, inoltre, effettuare sopralluoghi sui lavori effettuati, in una percentuale non inferiore al 3% degli interventi del campione selezionato, comunicandoli al beneficiario, nelle stesse modalità sopra indicate, ma con un preavviso minimo di 15 giorni. Il sopralluogo si svolgerà alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione o dell’amministratore per conto del condominio e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori. Tale controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Durante il sopralluogo, i tecnici Enea potranno acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed effettuare rilievi fotografici. Al termine del controllo, i tecnici redigeranno un verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni dei firmatari della relazione di fine lavori, del beneficiario della detrazione o dell’amministratore del condominio, rilasciandone copia. Se il soggetto beneficiario della detrazione, o l’amministratore di condominio, si rifiutasse di sottoscrivere il verbale, ne sarà dato atto nel verbale stesso. Il controllo avrà esito negativo qualora fossero riscontrate differenze tra la documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione e le operazioni effettivamente realizzate; in tal caso, Enea invierà apposita relazione all’Agenzia delle Entrate sulle motivazioni degli accertamenti eseguiti, per valutare la decadenza dal beneficio.