Novità sulla cessione del credito nel Bonus Ristrutturazioni

Novità sulla cessione del credito nel Bonus Ristrutturazioni

'Novità sulla cessione del credito nel Bonus Ristrutturazioni '
Novità sulla cessione del credito nel Bonus Ristrutturazioni

Dall’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento alla guida sulla cessione ai fornitori per interventi di riqualificazione energetica

Con l’entrata in vigore della Legge di conversione del cosiddetto “Decreto Crescita” (D.lgs. 34 del 2019), vengono modificate le modalità di cessione del credito del Bonus Ristrutturazioni. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” introducendo le novità previste a partire dal 30 giugno 2019.
Per quanto riguarda la cessione del Bonus, la legge di conversione ha introdotto novità piuttosto rilevanti rispetto al passato. In particolare, i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione, ottenendo così un sostanzioso sconto sul totale dei lavori. A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Le modalità di erogazione del bonus, come noto, prevedono una detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti per i lavori (comprensivi dell’acquisto dei materiali, della progettazione dell’intervento e della posa in opera), fino al 31 dicembre 2019. L’agevolazione fiscale è da dividere in 10 rate annuali di pari importo. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Se il committente optasse per la cessione del cedito, sarebbe la ditta appaltatrice a godere dello sgravio fiscale con le stesse modalità del privato. Quest’ultimo, come previsto dal Decreto Crescita e dalla legge di conversione, otterrebbe quindi uno sconto immediato del 50% delle spese preventivate e fatturate dalla ditta o dal fornitore di materiali o servizi. I pagamenti dovranno avvenire, come sempre, con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.

Tra i diversi adempimenti, dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

L’Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.