Le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del

Le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

'Le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.'
Le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

Continuano gli aggiornamenti ministeriali dei decreti per l’attuazione del Codice degli appalti.

Il 30 Maggio è entrato in vigore il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 con cui sono state approvate le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. Il Regolamento definitivo tiene conto del parere della commissione Ambiente della Camera, del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata e delle osservazioni del Consiglio di Stato. Dall'entrata in vigore del D.M. gli articoli dal 178 al 210 del "vecchio" regolamento (Dpr 207 del 2010) sono abrogati.

La nomina del direttore dei lavori è disciplinata quindi solo dalle norme del Codice Appalti: l'art. 111, comma 1 specifica che la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata: ad altre P.A., al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione. Il conferimento dell’incarico deve avvenire secondo quanto indicato l'art. 31, comma 8, del Codice degli Appalti, vale a dire con una gara pubblica; se l'incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro si può invece fare ricorso all'affidamento diretto.

Il D.M. ha definito: le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei Lavori effettua l’attività descritta al comma 3 dell’art. 101, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Il decreto in questione definisce inoltre: le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale e la relativa tempistica; i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità; le modalità di nomina, i casi di incompatibilità e le specifiche funzioni del direttore dell’esecuzione; i criteri in base ai quali, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Rispetto alla bozza iniziale, vengono cancellate le condizioni di incompatibilità che vietavano al direttore dei lavori, a partire dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. Questo aspetto è ora assorbito dalla regola generale dell'art.42 del Codice degli Appalti. Di fatto, anche rispetto alla figura del direttore dei lavori, si applica l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, per cui gli ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta con tali poteri.

Il D.L. riceve dal Rup le disposizioni di servizio del nuovo provvedimento (atti mediante i quali il Rup impartisce indicazioni al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione) con cui lo stesso responsabile del procedimento detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con cui il direttore dei lavori è tenuto a presentare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Resta inoltre di competenza del direttore dei lavori l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. In ogni caso, come chiarito dall'art.2, comma 2 del decreto, il direttore dei lavori opera in completa autonomia rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, essendo questo il compito principale assegnatogli dell'art.101, comma 3 del Codice Appalti. Stessa autonomia vale per il direttore dell'esecuzione, sempre che non coincida con il direttore dei lavori. Il direttore dell'esecuzione è infatti responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza. L'art.1, comma 1, lettera d) del decreto fornisce la definizione di ordine di servizio, cioè l'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, come confermato dall'art.2, il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità. Le amministrazioni, quindi, dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici, ma nel frattempo gli ordini di servizio dovranno - come in passato - avere forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è comunque tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve. Attenzione però: la disciplina delle riserve sarà affidata alle stazioni appaltanti, come previsto dall'art. 9 del decreto stesso.

Ulteriori temi di particolare interesse sono l'introduzione dell'obbligo di contabilità computerizzata, la disciplina delle varianti in corso d'opera, e alcune precisazioni riguardo al rapporto con il coordinatore della sicurezza quando questo non coincide con il direttore dei lavori. Il D.M., inoltre, in relazione alla fase di accettazione dei materiali, recepisce recenti disposizioni legate all'adozione dei criteri ambientali minimi in campo edile. Per quanto riguarda l'accettazione dei materiali, il direttore dei lavori è tenuto ad eseguire tutti i controlli e le prove previsti dalle norme nazionali ed europee, dal capitolato speciale d'appalto e anche dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione conseguente all'entrata in vigore del decreto del ministero dell'Ambiente dell'11 gennaio 2017 che riguarda l'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili, che, in particolare, all'allegato 2 aggiorna i "criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".