La Consulenza Tecnica d’Ufficio e la conoscenza abbinata al

La Consulenza Tecnica d’Ufficio e la conoscenza abbinata al ragionamento logico-deduttivo del Consulente Tecnico d’Ufficio, disamina puntuale

'La Consulenza Tecnica d’Ufficio e la conoscenza abbinata al ragionamento logico-deduttivo del Consulente Tecnico d’Ufficio, disamina puntuale '
La Consulenza Tecnica d’Ufficio e la conoscenza abbinata al ragionamento logico-deduttivo del Consulente Tecnico d’Ufficio, disamina puntuale

Premesso il Giudice istruttore se trattasi di contenzioso civile, o il Giudice dell’esecuzione per le espropriazioni immobiliari, abbia facoltà di nominare un suo ausiliario, laddove necessiti avere a disposizione competenze tecniche specialistiche in una determinata argomentazione diversa da quella prettamente giuridica, l’esperto scelto dal magistrato è meglio noto con il termine “Consulente Tecnico d’Ufficio”. In questo articolo non tratteremo ciò che compete il suo ruolo, né quanto egli riguarda se non l’atto finale rappresentativo la conclusione delle operazioni peritali, ovvero la Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Non entreremo negli aspetti prettamente approfonditi, bensì offriremo una sintetica linea guida dalla quale l’esperto del Giudice può cogliere la prassi corretta per la stesura della relazione.

Premettendo la prevalente dottrina attribuisca alla relazione di consulenza una specifica natura che non consiste nel costituire mezzo di prova, bensì di strumento di ausilio fornito al magistrato per la prova, ma al fine di poterla valutare. Qualifica, questa, che trova ampio supporto sia nella preordinata collocazione della relazione peritale nel contesto della parte riguardante l’istruzione probatoria, ma, facciamo attenzione, la pone in fase antecedente, pertanto al di fuori, dalla stessa, ciò in quanto è la disciplina di cui al Codice di Procedura Civile, nonché alle sua disposizioni attuative, a non considerare in maniera espressa la consulenza, ma, bensì, disciplina la figura del consulente tecnico d’ufficio.

Si tratta, invero, di un elaborato avente natura specialistica, che può essere tecnica, medica, o inerente altri ambiti settoriali, ammessa all’interno del procedimento, come da disposto del Codice di Procedura Civile, sia quando ne sorge la necessità, ai sensi dell’art.68 comma 1 e sia per tutto il processo, ai sensi dell’art.61, comma 1.

Così come avviene per la figura professionale del Consulente Tecnico d’Ufficio, anche la sua relazione si distingue in due catalogazioni dipendenti dalla tipologia dell’incarico, esse sono sintetizzabili nelle seguenti ipotesi:

  • il consulente è chiamato a dedurre un fatto principale, non noto, da un fatto secondario che risulta, però, noto in base all’applicazione delle leggi scientifiche di cui è a conoscenza, in questo caso sia il perito che la consulenza si definiscono “deducenti”;
  • il consulente è chiamato alla percezione e alla descrizione di fatti rilevanti in causa che potrà rappresentare solo utilizzando particolari conoscenze scientifiche, in questo secondo caso consulente e consulenza si definiscono “percipienti”. Il C.T.U. mediante la propria conoscenza ed un ragionamento logico-deduttivo esita il quesito elevato dal Giudice, la relazione, pertanto, ha inizio con le operazioni peritali, avviate, in genere, con l’accettazione dell’incarico, e termina con il completamento delle stesse, rassegnando i risultati dell’operato del perito, che comprenderanno le indagini, le osservazioni, le documentazioni e le dichiarazioni delle parti, ovvero gli accertamenti compiuti. Come abbiamo accennato in premessa funzione principale della consulenza è fornire al giudice tutte le richieste valutazioni in quei campi in cui egli medesimo ritenga necessario integrare le sue cognizioni e, pur potendo il consulente tecnico compiere accertamenti di fatto di carattere tecnico che servano da base alla valutazione che gli è stata affidata, questo non significa che egli possa svolgere la sua attività alla dimostrazione dei fatti che la parte ha l’onere di provare. L’articolo 195, comma 2 del C.P.C. dispone, anche, una forma orale di consulenza tecnica d’ufficio, nelle circostanze in cui il consulente agisca con l’intervento del giudice, pertanto la documentazione consiste nel processo verbale redatto dal cancelliere, seppure è sempre previsto, laddove i rilievi e le osservazioni attengano questioni complesse, che il giudice possa stabilire sia redatta relazione in forma scritta. In tutti i casi nei quali, e sono quelli più comuni, le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente tecnico ne deve fare relazione con il compito di garantire il contraddittorio, osservato mediante l’assolvimento all’obbligo di inserire le inserire le osservazioni e le istanze che le parti hanno compiuto direttamente o a mezzo dei loro C.T.P. .

In relazione ai contenuti della Consulenza Tecnica d’Ufficio, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 69/2009 quale modifica del comma ultimo dell’art.195 del C.P.C., la stesura della relazione si sviluppa seguendo tre fasi, vediamole. 1) La relazione, completa, nelle sue parti, viene, dal C.T.U., trasmessa alle parti entro un termine stabilito dal Giudice nell’Ordinanza di affidamento dell’incarico al consulente; 2) Le parti trasmettono al C.T.U. le eventuali osservazioni alla relazione peritale, nel rispetto di un ulteriore termine, stabilito, anch’esso dal Giudice, nella superiore ordinanza; 3) il consulente, a sua volta, deposita la Relazione definitiva, con le osservazioni delle parti corredandole di una sua valutazione sintetica e conclusiva, allo scopo di fare acquisire le istanze, osservazioni e la documentazione prodotta dalle parti e, soprattutto, a garanzia del contraddittorio. Anche in questo caso il termine da rispettare per il deposito della Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio è riportato nell’Ordinanza di Nomina. Circa i contenuti e la forma della Relazione non vi sono riferimenti normativi specifici, ma si attinge alla prassi sviluppata da diversi autori, tenuto conto dover fare espresso riferimento alle regole basilari espositive di una qualsiasi relazione. Ciò che rileva è, invece, il percorso logico seguito da perito, in quanto lo stesso deve essere bene illustrato secondo uno schema che sia in grado di facilitare la comprensione del testo, riducendo al minimo gli eventuali dubbi interpretativi che potrebbero insorgere nel lettore. A tal uopo sono importanti i collegamenti delle circostanze attraverso l’inserimento di ragionamenti e pareri, questi ampiamente motivati e superpartes, a conferma della imparzialità del C.T.U., essendo obbligo debbano emergere dalla relazione l’obiettività e la critica onestà allo scopo di fornire la risposta al quesito. Si ritiene lo schema metodologico da seguire dia facoltà al perito di elaborare la perizia in piena autonomia ma nel mantenimento dell’aspetto fondamentale comportante l’osservanza delle formalità, segue, a tal fine, lo schema ritenuto si possa utilizzare quale breve Linea Guida.

Contenuti e suddivisione della Consulenza Tecnica d’Ufficio a) parte epigrafica: riporta gli estremi del procedimento giudiziario, ad esempio il Tribunale e la Sezione, il numero di ruolo e l’anno, il nome del Giudice, delle parti e dei difensori, nonché il nominativo del C.T.U., utile è inserire, anche, il testo del quesito preceduto da una brevissima premessa. b) parte narrativa: relaziona circa lo svolgimento delle operazioni peritali, riassume eventuali osservazioni, obiezioni o istanze delle parti o dei rispettivi consulenti, in merito a queste ultime vige l’obbligo doverle inserire nella consulenza ai sensi dell’art.195 del C.P.C. c) parte descrittiva: il consulente tecnico d’ufficio relaziona in merito al materiale e alla documentazione utilizzata per lo svolgimento del mandato esponendo i fatti sui quali ha fondato il proprio convincimento e elaborato la risposta al quesito. d) parte valutativa: il perito esprime il proprio giudizio, ricostruisce e motiva la casistica oggetto del suo mandato, accertando e valutando, oltre che esponendo analiticamente il risultato del proprio operato. La valutazione tecnica costituisce la parte più importante della relazione in considerazione del fattore tutti gli elementi prodotti durante lo svolgimento delle operazioni peritali e dell’accertamento dei fatti debbano avere il fine di produrre una risultanza del tutto oggettiva, difatti l’esito della valutazione tecnica deve offrire al Giudice uno tra gli elementi necessari per il giudizio, appunto perché condotta ed espletata in funzione dei quesiti da egli posti al consulente. Risulta, pertanto, fondamentale il percorso seguito dal perito, ovvero l’applicabilità della soluzione individuata e la facilità di comprensione. f) parte conclusiva: è la parte finale della relazione, nella quale il C.T.U., riassumendo il lavoro svolto, ne sintetizza l’elaborazione e le risposte chiare e concise al quesito, particolare importanza deve essere dedicata al percorso logico e tecnico al fine di rendere facilmente verificabili le argomentazioni e le metodologie adottate. La relazione viene completata e “chiusa” mediante una formula di stile indicando le modalità di deposito, il numero delle copie per le parti, le pagine dell’elaborato e gli allegati, questi costituiti dai documenti acquisiti durante lo svolgimento dell’incarico, eventuali conteggi, compresi il Verbale delle Operazioni peritali, nonché le memorie prodotte dalle parti e le eventuali osservazioni alla bozza della relazione.

Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita