Edifici nZEB e Superbonus

Edifici nZEB e Superbonus

'Edifici nZEB e Superbonus '
Edifici nZEB e Superbonus

Dal 2019 alcuni edifici pubblici si sono adeguati ai requisiti nZEB, (nearly Energy Zero Building), dal 2021 gli standard energetici europei si allargano a tutti i nuovi edifici e a quelli sottoposti ad estesa ristrutturazione.

A livello comunitario l’edificio ad energia quasi zero è stato promosso dalla direttiva EPBD (2010/31/EU), che si occupa di favorire il miglioramento della prestazione energetica dell’Unione Europea:

“Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.”

In Italia è stato promulgato il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, come adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, vengono definite prescrizioni e requisiti minimi: “I criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione”.

Inoltre, vi è il Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, aggiornato poi dalle disposizioni della Legge di Bilancio del 2018 (art.14).

Il Superbonus 110% ha determinato un incremento di interventi di ristrutturazione di una certa importanza, per poter usufruire dell’incentivo fiscale diventa dunque indispensabile l’attenzione al calcolo e alla verifica di alcuni parametri. Tuttavia, l’intervento di ristrutturazione di primo livello, in applicazione del Superbonus non prevede necessariamente la classificazione dell’edificio come nZEB.

Per edificio nZEB si intende: “Edificio ad altissima prestazione energetica [...]. Il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.” La normativa aggiunge che la classificazione di edificio nZEB è strettamente necessaria solo quando l’intervento si estende alla totalità della superfice disperdente ovvero la superficie esterna, la superficie di ambienti non climatizzati, l’impianto di climatizzazione, il terreno e gli ambienti climatizzati ad una diversa temperatura.

Nonostante alcuni equivoci generati dalla concomitanza del Superbonus e dell’attuazione della direttiva europea, con l’obbligatorietà dal gennaio 2021 di progettare edifici ad energia zero, il numero di edifici nZEB in Italia secondo una stima di ENEA è in netto aumento, portando il consumo per riscaldamento e acqua calda dai 200/400 kWh/mq all’anno ai 30 kWh/mq all’anno.