Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022

Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022

'Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022'
Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022

Nelle ultime settimane in riferimento alla detrazione fiscale del 90% (bonus facciate) prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), una domanda è salita alla ribalta alla luce della sempre più reale possibilità che il Parlamento decida di non prorogare questa detrazione in scadenza il 31 dicembre 2021. Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?

Per prima si è pronunciata la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate (interpello 903-521 del 7 luglio 2021) fornendo un parere favorevole sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate, pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che potranno essere completati anche successivamente.

Il bonus facciate, quindi, potrebbe continuare ad essere attivo anche dopo la sua scadenza. Lo ha affermato il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo a un’interrogazione in Finanze della Camera il 5 ottobre 2021, prospettando la possibilità che anche gli interventi di recupero realizzati nel 2022 potranno essere ammessi alla detrazione fiscale. A condizione che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il sottosegretario ha specificato, inoltre, che si potrà scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché l’opzione può essere esercitata indipendentemente dai Sal, a differenza di quanto previsto per il Superbonus, per cui i Sal non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.“La norma del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati“.

È importante sottolineare che per fruire dell’agevolazione, non è rilevante la fine dei lavori ma lo sono il bonifico e la relativa fattura emessa, che deve risultare emessa entro il 31 dicembre 2021.

La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il concorso nella violazione comporterà la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.