COSA ACCADE IN CASO DI ERRATA INDICAZIONE DEL COGNOME DEL DESTINATARIO

COSA ACCADE IN CASO DI ERRATA INDICAZIONE DEL COGNOME DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA DI UN ATTO GIUDIZIARIO?

'COSA ACCADE IN CASO DI ERRATA INDICAZIONE DEL COGNOME DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA DI UN ATTO GIUDIZIARIO?'
COSA ACCADE IN CASO DI ERRATA INDICAZIONE DEL COGNOME DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA DI UN ATTO GIUDIZIARIO?

Con l’ordinanza n. 27607/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata selle conseguenze che derivano in caso di errore nella trascrizione del nome del destinatario nella relazione di notifica di un atto giudiziario. La quaestio traeva origine dall’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del secondo comma dell’art. 617 c.p.c. proposta da una debitrice, la quale deduceva la nullità del titolo esecutivo, rappresentato da un decreto ingiuntivo, per il mancato perfezionamento della sua notifica, che era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con l’errata indicazione del proprio cognome. Dopo che il Tribunale rigettava detta opposizione, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale la debitrice deduceva, tra i vari motivi, la violazione, nonché la falsa applicazione degli articoli 617 e 140 c.p.c., per aver il giudice di merito ritenuto erroneamente perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo nonostante l’errata indicazione del cognome nella raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Tribunale Supremo, dichiarando inammissibile il suddetto motivo del ricorso, ribadiva consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3- 2014 n. 6352), il che, nella vicenda in questione, non era avvenuto, né tantomeno era possibile ravvisarlo nelle allegazioni del ricorrente. Inoltre, nel caso in esame, poiché lo stesso ricorrente ammetteva che la questione era stata sollevata con l'opposizione tardiva al monitorio e si doleva del fatto che il giudice avesse comunque pronunciato su di essa, il motivo di impugnazione non aveva ragione di essere, dacchè il ricorrente difettava di un idoneo interesse a proporlo, dal momento che il vizio dell'indicazione del cognome era risultato completamente ininfluente.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'